Statuto di
FONDAZIONE PER L’OSTEOPOROSI ETS
Titolo I - Costituzione - sede - scopo
Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile
1.1. Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi anche "CTS") è costituita, una Fondazione denominata “FONDAZIONE PER L’OSTEOPOROSI ETS”, con o senza lettere maiuscole e senza vincoli grafici (d'ora innanzi la "Fondazione").
1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto") dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").
Articolo 2 - Sede
2.1 La Fondazione ha sede in Torino.
2.2 Il Consiglio d'Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.
2.3 Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente Statuto.
Articolo 3 - Scopo
3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale nel campo della prevenzione e del trattamento dell’osteoporosi svolgendo attività nei seguenti settori: (i) assistenza sociale e (ii) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente o tramite università, enti di ricerca ed altre fondazioni.
La Fondazione, inoltre, potrà avviare e condurre, anche indirettamente, attività di formazione, informazioni, campagne di sensibilizzazione rivolte a operatori scolastici, sanitari, sociali e alla comunità educante, in collaborazione con università, centri di ricerca e istituzioni, per diffondere una maggiore consapevolezza sulla prevenzione e sul trattamento dell’osteoporosi.
Articolo 4 - Attività
4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
- interventi e servizi sociali, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. a;
- interventi e prestazioni sanitarie, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. b;
- prestazioni socio-sanitarie, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. c;
- educazione, istruzione e attività culturali con finalità educativa, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. d;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. h;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. i;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui al d.lgs. 117/2017 art. 5 c.1 lett. u.
In particolare, a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:
- realizzazione e gestione di progetti di modelli d'intervento innovativi per favorire lo studio dell’osteoporosi;
- l’organizzazione di eventi, anche di piazza, la pubblicazione di ogni tipo e con ogni tecnologia per richiamare l’attenzione del pubblico sulle tematiche dell’osteoporosi e della sua prevenzione;
- la diffusione della conoscenza dello studio sull’osteoporosi;
- ideazione e gestione di progetti di ricerca, in collaborazione con altri enti, per promuovere lo sviluppo di strumenti, anche digitali, a supporto dello studio dell’osteoporosi.
4.2 La Fondazione può esercitare "attività diverse" da quelle istituzionali sopra previste a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri ed entro i limiti previsti dall'art. 6 del CTS.
Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti
5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.
Articolo 6 - Durata
6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.
Titolo II - Patrimonio ed entrate
Articolo 7 - Patrimonio
7.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è pari a euro 135.000,00 (centotrentacinquemila)
Articolo 8 - Entrate
8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni, le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) i proventi derivanti dall'attività con gli enti pubblici e con privati per il raggiungimento degli obiettivi delle attività di interesse generale;
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.
Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti
9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del CTS.
9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni: forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione.
9.3 Nel caso di finanziamenti fruttiferi, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso percentuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.
Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti
10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.
10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi a causa di morte.
Articolo 11 - Incremento del patrimonio
11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:
- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate all'incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.
Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio
12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
12.3 Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.
Articolo 13 - Divieto di distribuzione
13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.
Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare
14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del c.c.
Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo
Articolo 15 - Organi
Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):
- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Presidente") ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Segretario Generale;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- f) il Comitato Tecnico Scientifico.
Sezione I - Consiglio di Amministrazione
Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
16.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione e ad amministrarla, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile.
16.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:
- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporne la revoca;
- b) nominare il Segretario Generale e disporne la revoca;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi deliberati;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- h) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- o) nominare, sospendere, o licenziare i dipendenti a norma delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro, dando mandato di esecuzione al Segretario Generale;
- p) nominare il Comitato Tecnico Scientifico.
16.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare l’utilizzo delle risorse generate da raccolte fondi ed eventi della Fondazione, autorizzando il Segretario Generale a programmare e approvare progetti e iniziative conformi alle finalità dell’Ente.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono eseguite dal Segretario Generale, che assume gli atti amministrativi e contrattuali conseguenti, nei limiti delle risorse disponibili e della pianificazione approvata.
Il Segretario Generale assicura un rendiconto periodico al Consiglio.
16.4 Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici Consiglieri, nel cui ambito verranno nominati il Presidente ed il Vice Presidente.
17.2 I Consiglieri sono nominati in sede di atto o cooptati. Le eventuali sostituzioni per la cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione saranno effettuate mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
17.3 I Consiglieri nominati durano in carica cinque anni e precisamente fino all’approvazione del rendiconto della quinta annualità e possono essere rinnovati.
17.4 Al venir meno di uno dei Consiglieri per dimissioni, malattia o morte verrà nominato per cooptazione un nuovo membro che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio nel quale viene nominato.
17.5 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
17.6 I Consiglieri che, per fatti posteriori alla loro nomina, venissero a trovarsi in una delle precedenti cause di incompatibilità, cesseranno di pieno diritto dalla loro carica.
Articolo 18 - Compenso per l'incarico
18.1 Per coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.
Articolo 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte l’anno in adunanza ordinaria ed ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall' Organo di Controllo.
19.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
19.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
19.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.
Articolo 20 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
20.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
20.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
20.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le maggioranze previste dalla legge.
20.4 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.
20.5 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
20.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.
20.7 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
20.8 Le votazioni per questioni che riguardano persone devono essere effettuate a votazione segreta e deve assentarsi quell'amministratore che sia legato con vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado civile o coniugale, con la persona su cui verte la decisione.
20.9 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
20.10 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i link di collegamento alla riunione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.
Articolo 21 - Responsabilità dei Consiglieri
21.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.
Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale
Art. 22 - Presidente e Vice Presidente
22.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:
- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione 8ove esistenti) nonché della Normativa Applicabile;
- c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- e) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) rappresentare la Fondazione, avendone la legale rappresentanza, di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni.
22.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.
22.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
22.4 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
Art. 23 - Segretario Generale
23.1 Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica fino a revoca disposta dal Consiglio.
23.2 Il Segretario Generale può essere scelto anche fra soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, provvedendo ad apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
23.3 Il Segretario Generale riceve le deleghe operative o apposite procure per la gestione della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere nominato per tale funzione.
23.4 Secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e in collaborazione con il Presidente, il Segretario Generale:
- coordina i programmi e le iniziative della Fondazione;
- sovraintende all'organizzazione e all'amministrazione della Fondazione;
- può assumere dipendenti, collaboratori, professionisti ricoprendo il ruolo di datore di lavoro e della sicurezza ai sensi della legge 81/2008;
- gestisce le relazioni con qualsiasi soggetto esterno di interesse per la Fondazione, alla luce dei suoi scopi statutari;
- promuove l'individuazione delle possibili fonti di finanziamento della stessa;
- predispone il piano di attività della Fondazione;
- esegue quanto indicato nell’articolo 16.3);
- coordina le risorse interne.
Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale
Articolo 24 - Composizione dell'Organo di Controllo
24.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori composto da tre Revisori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.
24.2 In caso di nomina di un Revisore Unico è nominato anche un Revisore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Revisori sono nominati anche due Revisori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Revisore Unico o di uno dei Revisori Effettivi.
24.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Revisore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
24.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione contabile e composto da un Collegio dei Revisori, almeno uno dei Revisori Effettivi e almeno uno dei Revisori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
24.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Revisore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Revisori (e due Controllori Supplenti) tutti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.
Articolo 25 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo
25.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nelle loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economico giuridiche perdono da lì le predette loro qualità.
Articolo 26 - Durata in carica dell'Organo di Controllo
26.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
26.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.
Articolo 27 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo
27.1 L'Organo di Controllo:
- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativa e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
27.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
27.3 Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Revisori o comunque nei termini previsti per legge.
27.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
27.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
27.6 Il Collegio dei Revisori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Revisori.
27.7 Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Revisori più anziano d'età.
27.8 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori.
27.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
27.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Revisori.
27.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
27.12 Il Collegio dei Revisori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Revisori. In tal caso è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; il suddetto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento della adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e soggetto verbalizzante.
Articolo 28 - Compenso agli Organi di Controllo
28.1 Per l'attività degli Organi di Controllo può essere prevista la corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Articolo 29 - Esercizio della funzione di Revisione Legale
29.1 La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.
Articolo 30 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale
30.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.
Titolo IV - Bilanci, libri e scritture
Articolo 31 - Esercizi
31.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 32 - Bilancio d'esercizio
32.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la norma applicabile.
32.2 Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, si documenterà il carattere strumentale delle attività diverse.
Articolo 33 - Bilancio Sociale
33.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.
Articolo 34 - Scritture contabili
34.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.
Articolo 35 - Libri della Fondazione
35.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile la Fondazione tiene:
- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
35.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.
35.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.
35.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.
Titolo V – Comitato Tecnico Scientifico
Articolo 36 – Comitato Tecnico Scientifico
36.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da cinque a dieci membri, oltre al Presidente della Fondazione che di diritto presiede il Comitato stesso, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distintesi nel campo di attività rientrante negli scopi della Fondazione.
36.2 I componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti; in caso di dimissioni, permanente impedimento o recesso, devono essere sostituiti in 30 (trenta) giorni.
36.3 Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno e può essere convocato ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre componenti del comitato stesso.
36.4 Il Comitato Tecnico Scientifico:
- ha la diretta responsabilità dell’attività svolta in campo scientifico e clinico da eventuali centri istituiti dalla Fondazione;
- formula proposte sull’attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee per collaborare con la Fondazione;
- esprime il suo parere (non vincolante) su programmi o attività ad esso proposti.
Titolo VI - Estinzione e scioglimento
Articolo 37 - Devoluzione del patrimonio
37.1 Qualora si verificassero i presupposti per l'estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione può chiedere alle Autorità competenti di provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dagli scopi per i quali la Fondazione è sorta.
Qualora non fosse possibile realizzare la trasformazione, la Fondazione è posta in liquidazione.
37.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore determinati dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di determinazione, alla Fondazione Italia Sociale.
Titolo VII – Clausola Finale
Articolo 38 - Clausola Finale
378.1 Per quanto non previsto si applicano le leggi in materia e il D.Lgs 117/2017 s.m.i.



